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L'attività della bonifica si traduce sempre in un beneficio.
In relazione al tipo delle opere realizzate gli effetti che possono derivare dalla bonifica si manifestano con un beneficio diretto detto anche "beneficio economico particolare" e/o un beneficio indiretto detto anche "beneficio generale, ambientale, sociale". Producono un "beneficio economico particolare" gli interventi che restano circoscritti ad una data porzione di comprensorio e valorizzano solo alcune attività produttive o interessano una specifica categoria di immobili. Sono un tipico esempio di questo tipo di beneficio:
Producono un "beneficio generale, ambientale, sociale" gli interventi che interessano la totalità del comprensorio di bonifica e si estendono indistintamente su tutte le categorie di immobili ivi presenti. Sono tipico esempio di questo beneficio gli interventi di bonifica idraulica, che migliorano, quando non creano, le condizioni di insediamento umano e di ogni tipo di attività produttiva. E' infatti evidente che immobili agricoli e non agricoli (fabbricati civili di abitazione, sedi di uffici, negozi o altri servizi e fabbricati industriali) traggono vantaggio dal risanamento idraulico del territorio e dal corretto funzionamento del complesso sistema di deflusso assicurato dal reticolo idrografico consortile.
poiché
ne consegue che le opere di bonifica già realizzate, in corso o da realizzare, e l'attività sempre più incisiva del Consorzio per la manutenzione ed esercizio delle opere stesse, non producono benefici particolari cioè soltanto a favore di alcune aree del comprensorio o di alcune categorie di immobili, ma producono un beneficio generalizzato che economicamente si risolve a vantaggio sia degli immobili agricoli ed extragricoli.
Perchè si paga il Contributo consortile di bonifica
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/2003, il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi
ed è applicato secondo due distinte aliquote:
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili (ai sensi dell'art. 24, comma 1b della L.R.11/03), sulla base del beneficio.
2. L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese.
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.